Art. 7
Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine
In vigore dal 7 giu 2017
Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine
1. Qualora sia stata presentata una richiesta di svolgere una verifica in loco o un'indagine, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di collaborazione tenendo conto dell'articolo 80, paragrafo 1), lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, anche sul merito di svolgere congiuntamente una verifica in loco o un'indagine.
Nel decidere il modo migliore per dare effetto utile alla richiesta di collaborazione, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi:
a)
il contenuto di ciascuna richiesta di collaborazione ricevuta dall'autorità richiedente, compresi eventuali suggerimenti in merito all'opportunità di svolgere l'indagine o la verifica in loco congiuntamente;
b)
se stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione ad una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto;
c)
il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da garantire che entrambe le autorità abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono seguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem;
d)
la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o alla verifica in loco;
e)
la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o la verifica in loco;
f)
la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità;
g)
la definizione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o individualmente;
h)
la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese;
i)
altre questioni specifiche del caso.
2. Se l'autorità interpellata effettua direttamente la verifica o l'indagine, essa informa l'autorità richiedente in merito ai progressi di tali attività e formula le proprie conclusioni in tempo utile.
3. Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata decidono di effettuare un'indagine o una verifica in loco congiuntamente,
a)
si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti;
b)
lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine congiunta o della verifica in loco congiunta;
c)
individuano le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o della verifica in loco;
d)
se del caso, concordano almeno i seguenti elementi:
i)
l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità;
ii)
l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni coercitive o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine;
iii)
l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione;
iv)
la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media;
v)
l'uso previsto delle informazioni scambiate.
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