Art. 7 · Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine

Art. 7

Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine

In vigore dal 7 giu 2017
Procedura per la richiesta di una verifica in loco o di un'indagine 1.   Qualora sia stata presentata una richiesta di svolgere una verifica in loco o un'indagine, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata si consultano sul modo migliore di dare effetto utile alla richiesta di collaborazione tenendo conto dell'articolo 80, paragrafo 1), lettere a), b) e c), della direttiva 2014/65/UE, anche sul merito di svolgere congiuntamente una verifica in loco o un'indagine. Nel decidere il modo migliore per dare effetto utile alla richiesta di collaborazione, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata prendono in considerazione almeno i seguenti elementi: a) il contenuto di ciascuna richiesta di collaborazione ricevuta dall'autorità richiedente, compresi eventuali suggerimenti in merito all'opportunità di svolgere l'indagine o la verifica in loco congiuntamente; b) se stanno conducendo separatamente le loro inchieste in relazione ad una questione con implicazioni transfrontaliere, e se tale questione non possa essere più opportunamente trattata in modo congiunto; c) il quadro normativo e regolamentare in ciascuna giurisdizione, in modo da garantire che entrambe le autorità abbiano una buona comprensione dei potenziali vincoli e delle limitazioni giuridiche che si applicano alla loro condotta e agli eventuali procedimenti che possono seguire, compresi gli eventuali aspetti relativi al principio del ne bis in idem; d) la gestione e le istruzioni necessarie all'indagine o alla verifica in loco; e) la ripartizione delle risorse e la nomina del personale incaricato di condurre l'indagine o la verifica in loco; f) la possibilità di stabilire un piano di azione comune e il calendario dei lavori di ciascuna autorità; g) la definizione delle azioni che ciascuna autorità deve intraprendere, congiuntamente o individualmente; h) la condivisione delle informazioni raccolte e la redazione di relazioni sui risultati delle singole azioni intraprese; i) altre questioni specifiche del caso. 2.   Se l'autorità interpellata effettua direttamente la verifica o l'indagine, essa informa l'autorità richiedente in merito ai progressi di tali attività e formula le proprie conclusioni in tempo utile. 3.   Se l'autorità richiedente e l'autorità interpellata decidono di effettuare un'indagine o una verifica in loco congiuntamente, a) si impegnano in un dialogo costante per coordinare il processo di raccolta delle informazioni e di accertamento dei fatti; b) lavorano a stretto contatto e collaborano l'una con l'altra durante lo svolgimento dell'indagine congiunta o della verifica in loco congiunta; c) individuano le specifiche disposizioni giuridiche che costituiscono l'oggetto dell'indagine o della verifica in loco; d) se del caso, concordano almeno i seguenti elementi: i) l'elaborazione di un piano d'azione comune che specifica il contenuto, la natura e il calendario delle azioni da intraprendere, nonché la ripartizione delle responsabilità in termini di risultati da conseguire, tenendo conto delle rispettive priorità di ciascuna autorità; ii) l'individuazione e la valutazione delle eventuali limitazioni giuridiche o degli eventuali vincoli e delle eventuali differenze nelle procedure relative alle indagini o alle azioni coercitive o a qualsiasi altro procedimento, inclusi i diritti delle persone oggetto di indagine; iii) l'individuazione e la valutazione di specifici privilegi giuridici professionali che possono avere un'incidenza sul procedimento di indagine nonché sul procedimento di esecuzione, in particolare l'autoincriminazione; iv) la strategia di comunicazione con il pubblico e con i media; v) l'uso previsto delle informazioni scambiate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:980:oj#art-7