Art. 8
Scambio di informazioni spontaneo
In vigore dal 7 giu 2017
Scambio di informazioni spontaneo
1. Se un'autorità competente dispone di informazioni che ritiene possano assistere un'altra autorità competente ai fini dell'espletamento dei suoi compiti a norma della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), essa trasmette tali informazioni in forma cartacea o per via elettronica al punto di contatto dell'altra autorità competente.
2. In deroga al paragrafo 1, se l'autorità competente che trasmette le informazioni ritiene che queste ultime debbano essere inviate con urgenza, essa può comunicare in prima battuta le informazioni verbalmente, purché la medesima autorità le trasmetta successivamente per iscritto entro un lasso di tempo ragionevole, a meno che l'autorità che le riceve disponga altrimenti.
3. L'autorità che trasmette informazioni spontaneamente utilizza a tal fine il modulo di cui all'allegato III, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni.
Storico versioni
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