Art. 5

Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 7 giu 2017
Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni 1.   Per le comunicazioni relative alla richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano o il supporto cartaceo o quello elettronico, a seconda di quale dei due sia il più celere, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. In particolare, l'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimenti dell'autorità interpellata. 2.   Qualora l'autorità interpellata preveda un ritardo superiore a 5 giorni lavorativi rispetto alla data della risposta prevista indicata nell'avviso di ricevimento, ne informa l'autorità richiedente. 3.   Qualora l'autorità richiedente consideri la richiesta urgente, l'autorità interpellata e quella richiedente concordano sulla frequenza con cui l'autorità interpellata si impegna ad aggiornare l'autorità richiedente sul trattamento della richiesta e sulla data in cui prevede di fornire una risposta. 4.   L'autorità interpellata e l'autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione di una richiesta.
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Procedure per l'invio e il trattamento di una richiesta di collaborazione o di scambio di informazioni (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/980) — Testo vigente | Portale Normativo