Art. 17

Modifiche al regolamento (CE) n. 692/2008

In vigore dal 1 giu 2017
Modifiche al regolamento (CE) n. 692/2008 Il regolamento (CE) n. 692/2008 è modificato come segue: 1) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Se tutte le prescrizioni pertinenti sono soddisfatte, l’autorità di omologazione rilascia l’omologazione CE e assegna un numero di omologazione conformemente al sistema di numerazione indicato nell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE. Fatte salve le disposizioni dell’allegato VII della direttiva 2007/46/CE, la sezione 3 del numero di omologazione è ricavata conformemente all’allegato I, appendice 6, del presente regolamento. Un’autorità di omologazione non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. Le prescrizioni del regolamento (CE) n. 715/2007 sono considerate soddisfatte in presenza di tutte le seguenti condizioni: a) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’, paragrafo 10, del presente regolamento; b) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’ del presente regolamento; c) il veicolo è stato omologato in conformità ai regolamenti UNECE: n. 83, serie di modifiche 07; n. 85 e relativi supplementi; n. 101, revisione 3 (comprendente la serie di modifiche 01 e i relativi supplementi) e - nel caso dei veicoli dotati di motore ad accensione spontanea - n. 24, parte III, serie di modifiche 03; d) sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’, paragrafi 11 e 12.» 2) è aggiunto il seguente articolo 16 bis: «Articolo 16 bis Disposizioni transitorie A decorrere dal 1o settembre 2017 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, il presente regolamento si applica unicamente ai fini della valutazione delle seguenti prescrizioni relative ai veicoli omologati a norma del presente regolamento anteriormente a dette date: a) conformità della produzione a norma dell’; b) conformità in servizio a norma dell’; c) accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo in conformità all’. Il presente regolamento si applica anche ai fini della procedura di correlazione di cui ai regolamenti di esecuzione della Commissione 2017/1152 (*1) e 2017/1153 (*2) 3) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato XVII del presente regolamento.
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Modifiche al regolamento (CE) n. 692/2008 (Art. 17 Regolamento (UE) 2017/1151) — Testo vigente | Portale Normativo