Art. 15

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 giu 2017
Disposizioni transitorie 1.   I costruttori possono richiedere l’omologazione a norma del presente regolamento fino al 31 agosto 2017 per quanto riguarda i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e fino al 31 agosto 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2. Qualora tale richiesta non venga presentata, si applica il regolamento (CE) n. 692/2008. 2.   A decorrere dal 1o settembre 2017 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali rifiuteranno, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, il rilascio dell’omologazione CE o dell’omologazione nazionale per i nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento. 3.   A decorrere dal 1o settembre 2018 per i veicoli appartenenti alle categorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 1o settembre 2019 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali, per motivi attinenti le emissioni o il consumo di carburante, considereranno i certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al presente regolamento non più validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE e vieteranno l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di tali veicoli. 4.   Fino a tre anni dopo le date di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 nel caso dei nuovi tipi di veicoli e fino a quattro anni dopo le date di cui all’, paragrafo 5, del medesimo regolamento nel caso dei veicoli nuovi valgono le seguenti disposizioni: a) le prescrizioni di cui all’allegato IIIA, punto 2.1, non si applicano; b) le prescrizioni dell’allegato IIIA diverse da quelle di cui al punto 2.1, incluse quelle relative alle prove RDE da effettuare e ai dati da registrare e rendere disponibili, si applicano esclusivamente alle nuove omologazioni rilasciate a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 a partire dal […] [PO, si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]; c) le prescrizioni dell’allegato IIIA non si applicano alle omologazioni rilasciate ai piccoli costruttori; d) qualora le prescrizioni di cui alle appendici 5 e 6 dell’allegato IIIA siano soddisfatte solo per uno dei due metodi di valutazione dei dati descritti nelle medesime, si esegue un’ulteriore prova RDE; se di nuovo tali prescrizioni sono soddisfatte solo per uno dei due metodi, si registra l’analisi della completezza e della normalità per entrambi i metodi e si può limitare il calcolo prescritto nell’allegato IIIA, punto 9.3, al metodo per il quale i requisiti di completezza e normalità sono soddisfatti; i dati relativi alle due prove RDE e all’analisi della completezza e della normalità sono registrati e resi disponibili per un esame delle differenze tra i risultati dei due metodi di valutazione dei dati; e) la potenza alle ruote del veicolo di prova è determinata misurando la coppia sul mozzo della ruota oppure dalla portata massica di CO2 utilizzando le linee CO2 specifiche del veicolo («Velines»), conformemente alle disposizioni dell’allegato IIIA, appendice 6, punto 4. 5.   Fino a 8 anni dopo le date di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007: a) le prove di tipo 1/I test effettuate e completate in conformità al regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 restano valide ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’allegato VII e/o dell’allegato XI, appendice 1, del presente regolamento; b) le procedure seguite in conformità all’allegato III, punto 3.13, del regolamento (CE) n. 692/2008 fino a 3 anni dopo le date di cui all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2007 sono accettate dall’autorità di omologazione ai fini dell’ottemperanza alle prescrizioni dell’allegato XXI, suballegato 6, appendice 1, punto 1.1, del presente regolamento. 6.   Per garantire un trattamento equo relativamente alle omologazioni rilasciate in precedenza, la Commissione esamina le conseguenze del capo V della direttiva 2007/46/CE ai fini del presente regolamento.
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Disposizioni transitorie (Art. 15 Regolamento (UE) 2017/1151) — Testo vigente | Portale Normativo