Art. 5

Domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione

In vigore dal 1 giu 2017
Domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione 1.   Il costruttore presenta all’autorità di omologazione domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è redatta conformemente al modello di cui all’appendice 3 dell’allegato I. 3.   Inoltre, il costruttore fornisce le seguenti informazioni: a) nel caso dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata, una dichiarazione riguardante la percentuale minima di accensioni irregolari sul numero totale di accensioni che determinerebbe un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 2.3 dell’allegato XI se tale percentuale di accensioni irregolari fosse presente fin dall’inizio della prova di tipo 1 scelta per la dimostrazione ai sensi dell’allegato XI del presente regolamento, oppure che potrebbe causare il surriscaldamento di uno o più catalizzatori dei gas di scarico, con conseguente danno irreversibile degli stessi; b) informazioni scritte dettagliate che descrivano per esteso le caratteristiche operative e di funzionamento del sistema OBD, compreso un elenco di tutte le parti principali del sistema di controllo delle emissioni del veicolo che sono monitorate dal sistema OBD; c) una descrizione della spia di malfunzionamento utilizzata dal sistema OBD per segnalare al conducente del veicolo la presenza di un guasto; d) una dichiarazione con la quale il costruttore attesta che il sistema OBD è conforme alle disposizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 3, relative all’efficienza in uso in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili; e) un piano che descriva in dettaglio i criteri tecnici e la giustificazione per l’aggiornamento del numeratore e del denominatore di ciascun monitor per il quale è richiesto il rispetto delle prescrizioni dell’allegato XI, appendice 1, punti 7.2 e 7.3, del regolamento UNECE n. 83, nonché per la disattivazione dei numeratori, dei denominatori e del denominatore generale nelle condizioni delineate nell’allegato XI, appendice 1, punto 7.7, del regolamento UNECE n. 83; f) una descrizione dei provvedimenti presi per evitare la manomissione e la modifica del computer di controllo delle emissioni e del contachilometri, con la registrazione dei dati sul chilometraggio ai fini del rispetto delle disposizioni degli allegati XI e XVI; g) se del caso, i particolari della famiglia di veicoli di cui all’allegato XI, appendice 2, del regolamento UNECE n. 83; h) se del caso, copia delle altre omologazioni con i dati che consentono l’estensione delle omologazioni e l’individuazione dei fattori di deterioramento. 4.   Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il costruttore utilizza il modello di certificato di conformità alle prescrizioni relative all’efficienza in uso del sistema OBD contenuto nell’appendice 7 dell’allegato I. 5.   Ai fini del paragrafo 3, lettera e), l’autorità di omologazione che rilascia l’autorizzazione mette a disposizione delle autorità di omologazione o della Commissione, su richiesta, le informazioni cui si fa riferimento nella medesima lettera e). 6.   Ai fini del paragrafo 3, lettere d) ed e), le autorità di omologazione non rilasciano l’omologazione del veicolo se le informazioni fornite dal costruttore non permettono di ottemperare alle prescrizioni dell’allegato XI, appendice 1, punto 3. I punti 7.2, 7.3 e 7.7 dell’allegato XI, appendice 1, del regolamento UNECE n. 83 si applicano in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. Per valutare l’applicazione di queste prescrizioni, le autorità di omologazione tengono conto dello stato della tecnologia. 7.   Ai fini del paragrafo 3, lettera f), le disposizioni adottate per evitare la manomissione e la modificazione del computer di controllo delle emissioni comprendono un sistema di aggiornamento basato sull’utilizzo di un programma o di una taratura approvati dal costruttore. 8.   Per le prove specificate nella figura I.2.4. dell’allegato I, il costruttore presenta al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. 9.   La domanda di omologazione dei veicoli monocarburante, bicarburante e policarburante deve essere conforme alle prescrizioni aggiuntive di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell’allegato I. 10.   Le modifiche apportate alla costruzione di un sistema, di un componente o di un’entità tecnica indipendente dopo l’omologazione non invalidano automaticamente l’omologazione, se non quando le caratteristiche o i parametri tecnici originari sono modificati in misura tale da influire sulla funzionalità del motore o del sistema di controllo dell’inquinamento. 11.   Il costruttore fornisce inoltre una documentazione ampliata con le seguenti informazioni: a) informazioni sul funzionamento di tutte le AES e le BES, con una descrizione dei parametri modificati da qualsiasi AES e le condizioni limite di funzionamento dell’AES, nonché indicazioni su quali AES o BES sono probabilmente attive alle condizioni delle procedure di prova descritte nel presente regolamento; b) una descrizione della logica di controllo del sistema di alimentazione, delle strategie di fasatura e dei punti di commutazione in tutte le modalità di funzionamento; c) una descrizione della modalità di coast-down, se presente, di cui all’allegato XXI, suballegato 4, punto 4.2.1.8.5, e una descrizione delle modalità di funzionamento del dinamometro del veicolo, se presente, di cui all’allegato XXI, suballegato 6, punto 1.2.4. 12.   La documentazione ampliata di cui al punto 11, lettere a) e b), rimane strettamente riservata. A discrezione dell’autorità di omologazione, può essere conservata dall’autorità di omologazione o dal costruttore. Qualora sia il costruttore a conservare la documentazione, essa è identificata e datata dall’autorità di omologazione dopo essere stata visionata e approvata. L’autorità di omologazione deve potervi accedere al momento del rilascio dell’omologazione o in ogni altro momento durante il periodo di validità dell’omologazione.
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Domanda di omologazione CE del veicolo riguardo alle emissioni e all’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/1151) — Testo vigente | Portale Normativo