Art. 4

Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD

In vigore dal 1 giu 2017
Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD 1.   Il costruttore garantisce che tutti i veicoli siano dotati di sistema OBD. 2.   Il sistema OBD è progettato, costruito e montato sul veicolo in modo tale da consentire l’identificazione dei tipi di deterioramento o malfunzionamento per l’intera durata di vita del veicolo. 3.   Nelle normali condizioni di utilizzo, il sistema OBD è conforme alle prescrizioni del presente regolamento. 4.   Quando il sistema OBD è sottoposto a prova con un componente difettoso conformemente all’appendice 1 dell’allegato XI, la spia di malfunzionamento del sistema OBD deve attivarsi. La spia di malfunzionamento del sistema OBD può attivarsi durante la prova anche con livelli di emissioni inferiori ai valori limite per l’OBD di cui all’allegato XI, punto 2.3. 5.   Il costruttore si assicura che il sistema OBD sia conforme alle prescrizioni in materia di efficienza in uso indicate nell’allegato XI, appendice 1, punto 3, del presente regolamento in tutte le condizioni di guida ragionevolmente prevedibili. 6.   Il costruttore mette celermente a disposizione delle autorità nazionali e degli operatori indipendenti i dati, non cifrati, relativi all’efficienza in uso che devono essere registrati e presentati dal sistema OBD del veicolo conformemente a quanto disposto dall’allegato XI, appendice 1, punto 7.6, del regolamento UNECE n. 83.
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Prescrizioni relative all’omologazione del sistema OBD (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/1151) — Testo vigente | Portale Normativo