Art. 13

Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

In vigore dal 1 giu 2017
Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo 1.   I costruttori applicano le necessarie disposizioni e procedure, conformemente agli del regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XIV del presente regolamento, per assicurare un facile accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. 2.   Le autorità di omologazione rilasciano l’omologazione solo dopo aver ricevuto dal costruttore un certificato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. 3.   Il certificato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo attesta la conformità all’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2007. 4.   Il certificato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo è redatto conformemente al modello di cui all’appendice 1 dell’allegato XIV. 5.   Se le informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo non sono disponibili o non sono conformi agli del regolamento (CE) n. 715/2007 e all’allegato XIV del presente regolamento al momento della presentazione della domanda di omologazione, il costruttore fornisce tali informazioni entro sei mesi dalla data dell’omologazione. 6.   L’obbligo di fornire i dati e le informazioni entro il periodo indicato al paragrafo 5 si applica solo se il veicolo viene immesso sul mercato a seguito dell’omologazione. Se il veicolo viene immesso sul mercato più di sei mesi dopo l’omologazione, l’informazione va fornita alla data in cui esso viene immesso sul mercato. 7.   L’autorità di omologazione può presumere che il costruttore abbia applicato disposizioni e procedure adeguate per quanto riguarda l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sulla base di un certificato compilato riguardante l’accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, purché non siano stati presentati reclami e il costruttore fornisca le informazioni entro il termine indicato al paragrafo 5. 8.   Oltre ad ottemperare alle prescrizioni relative all’accesso alle informazioni OBD indicate al punto 4 dell’allegato XI, il costruttore mette a disposizione delle parti interessate le informazioni seguenti: a) informazioni pertinenti atte a consentire lo sviluppo di componenti di ricambio di importanza cruciale per il corretto funzionamento del sistema OBD; b) informazioni atte a consentire lo sviluppo di strumenti di diagnosi generici. Ai fini della lettera a), lo sviluppo di componenti di ricambio non deve essere limitato da nessuno dei seguenti aspetti: mancanza di informazioni pertinenti, prescrizioni tecniche relative alle strategie di segnalazione dei malfunzionamenti se si superano i valori limite dell’OBD o se il sistema OBD non può soddisfare le prescrizioni di base relative al monitoraggio di cui al presente regolamento; modifiche specifiche al trattamento delle informazioni OBD, introdotte per gestire in modo indipendente il funzionamento del veicolo con benzina o gas; omologazione di veicoli alimentati a gas che presentano alcune anomalie di scarsa rilevanza. Ai fini della lettera b), quando un costruttore utilizza strumenti di diagnosi e di prova conformi alle norme ISO 22900 Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) e ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange (ODX) nella sua rete affiliata, gli operatori indipendenti possono accedere ai file ODX attraverso il sito Internet del costruttore. 9.   È istituito il Forum sull’accesso alle informazioni relative ai veicoli («il Forum»). Il Forum valuta se l’accesso alle informazioni pregiudica i progressi compiuti nella riduzione dei furti di veicoli e formula raccomandazioni per migliorare le prescrizioni relative all’accesso alle informazioni. In particolare, il Forum dà indicazioni alla Commissione sull’introduzione di un processo per l’approvazione e l’autorizzazione di operatori indipendenti da parte di organizzazioni accreditate affinché tali operatori possano accedere alle informazioni relative alla sicurezza dei veicoli. La Commissione può decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum.
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Accesso alle informazioni OBD e sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (Art. 13 Regolamento (UE) 2017/1151) — Testo vigente | Portale Normativo