Art. 11

Domanda di omologazione CE per un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente

In vigore dal 1 giu 2017
Domanda di omologazione CE per un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente 1.   Il costruttore presenta all’autorità di omologazione domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento come entità tecnica indipendente. La domanda è redatta conformemente al modello di scheda informativa di cui all’appendice 1 dell’allegato XIII. 2.   In aggiunta alle prescrizioni del paragrafo 1, il costruttore presenta al servizio tecnico incaricato della prova di omologazione quanto segue: a) uno o più veicoli del tipo omologato conformemente al presente regolamento, provvisto/i di un dispositivo originale nuovo di controllo dell’inquinamento; b) un campione del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento; c) un ulteriore campione del tipo di dispositivo di ricambio di controllo dell’inquinamento, nel caso dei dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento destinati a essere montati su veicoli muniti di sistema OBD. 3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), i veicoli di prova sono scelti dal richiedente con l’assenso del servizio tecnico. I veicoli di prova devono essere conformi alle prescrizioni dell’allegato 4a, punto 3.2, del regolamento UNECE n. 83. I veicoli di prova devono rispettare tutte le seguenti prescrizioni: a) non presentano difetti del sistema di controllo delle emissioni; b) eventuali parti originali in grado di incidere sulle emissioni, che siano eccessivamente usurate o non correttamente funzionanti, vengono riparate o sostituite; c) i veicoli sono messi a punto correttamente e regolati secondo le specifiche del costruttore prima delle prove relative alle emissioni. 4.   Ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), il campione è contrassegnato in modo chiaro e indelebile con la denominazione commerciale e il marchio del richiedente e con la designazione commerciale. 5.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), si utilizza un campione precedentemente deteriorato conforme alla definizione di cui all’, punto 25.
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