Art. 16

Medicinali sperimentali per terapie avanzate

In vigore dal 23 mag 2017
Medicinali sperimentali per terapie avanzate I principi relativi alle buone prassi di fabbricazione vengono adeguati alle caratteristiche specifiche dei medicinali per terapie avanzate laddove questi siano utilizzati come medicinali sperimentali. I medicinali sperimentali che sono anche medicinali per terapie avanzate sono fabbricati conformemente alle linee guida di cui all' del regolamento (CE) n. 1394/2007.
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Medicinali sperimentali per terapie avanzate (Art. 16 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo