Art. 5

Sistema di qualità farmaceutica

In vigore dal 23 mag 2017
Sistema di qualità farmaceutica 1.   Il fabbricante istituisce, attua e mantiene procedure efficaci per garantire che i medicinali sperimentali siano della qualità richiesta per l'uso cui sono destinati. Tali procedure comprendono l'istituzione di buone prassi di fabbricazione e di un controllo della qualità. 2.   La dirigenza e il personale dei vari dipartimenti partecipano all'istituzione del sistema di qualità farmaceutica.
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Sistema di qualità farmaceutica (Art. 5 Regolamento (UE) 2017/1569) — Testo vigente | Portale Normativo