Art. 5
Sistema di qualità farmaceutica
In vigore dal 23 mag 2017
Sistema di qualità farmaceutica
1. Il fabbricante istituisce, attua e mantiene procedure efficaci per garantire che i medicinali sperimentali siano della qualità richiesta per l'uso cui sono destinati. Tali procedure comprendono l'istituzione di buone prassi di fabbricazione e di un controllo della qualità.
2. La dirigenza e il personale dei vari dipartimenti partecipano all'istituzione del sistema di qualità farmaceutica.
Storico versioni
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