Art. 83

Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante

In vigore dal 5 apr 2017
Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante 1.   Per ogni dispositivo i fabbricanti provvedono a pianificare, istituire, documentare, applicare, mantenere e aggiornare un sistema di sorveglianza post-commercializzazione in modo proporzionato alla classe di rischio e adeguato alla tipologia di dispositivo. Il sistema forma parte integrante del sistema di gestione della qualità del fabbricante di cui all', paragrafo 9. 2.   Il sistema di sorveglianza post-commercializzazione è atto a raccogliere, registrare e analizzare attivamente e sistematicamente i pertinenti dati sulla qualità, le prestazioni e la sicurezza di un dispositivo durante la sua intera vita, a trarre le necessarie conclusioni e a determinare, attuare e monitorare le eventuali azioni preventive e correttive. 3.   I dati raccolti dal sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante sono usati in particolare ai seguenti scopi: a) aggiornare la valutazione dei rischi e dei benefici e migliorare la gestione del rischio, come indicato all'allegato I, capo I; b) aggiornare le informazioni di progettazione e fabbricazione, le istruzioni per l'uso e l'etichettatura; c) aggiornare la valutazione clinica; d) aggiornare la sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica di cui all'; e) identificare le esigenze di azioni preventive, correttive e correttive di sicurezza; f) individuare le possibilità di migliorare l'utilizzabilità, le prestazioni e la sicurezza del dispositivo; g) se del caso, contribuire alla sorveglianza post commercializzazione di altri dispositivi; e h) individuare e segnalare tendenze ai sensi dell'. La documentazione tecnica è aggiornata di conseguenza. 4.   Se nel corso della sorveglianza post-commercializzazione è identificata la necessità di azioni preventive o correttive, il fabbricante adotta i provvedimenti appropriati e informa le autorità competenti interessate e, se del caso, l'organismo notificato. La constatazione di un incidente grave o l'attuazione di un'azione correttiva di sicurezza sono segnalate ai sensi dell'.
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Sistema di sorveglianza post-commercializzazione del fabbricante (Art. 83 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo