Art. 32

Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica

In vigore dal 5 apr 2017
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica 1.   Nel caso dei dispositivi impiantabili e dei dispositivi appartenenti alla classe III, diversi dai dispositivi su misura od oggetto d'indagine, il fabbricante redige una sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica. Tale sintesi è scritta in modo da essere chiara per l'utilizzatore previsto e, se del caso, per il paziente ed è resa pubblica attraverso Eudamed. La bozza di sintesi fa parte della documentazione da presentare all'organismo notificato coinvolto nella valutazione della conformità a norma dell' ed è convalidata da tale organismo. Dopo la convalida, l'organismo notificato carica la sintesi in Eudamed. Il fabbricante indica sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso dove è reperibile la sintesi. 2.   La sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica comprende almeno i seguenti aspetti: a) l'identificazione del dispositivo e del fabbricante, compresi l'UDI-DI di base e, se già disponibile, il numero di registrazione unico; b) la destinazione d'uso del dispositivo, comprese le indicazioni, le controindicazioni e le popolazioni bersaglio; c) una descrizione del dispositivo, incluso un riferimento alla o alle precedenti generazioni o varianti, se esistenti, e una descrizione delle differenze, nonché, se del caso, una descrizione degli accessori, degli altri dispositivi e prodotti destinati a essere utilizzati in combinazione con il dispositivo; d) le possibili alternative diagnostiche o terapeutiche; e) il riferimento a eventuali norme armonizzate e SC applicate; f) la sintesi della valutazione clinica di cui all'allegato XIV e le informazioni pertinenti sul follow-up clinico post-commercializzazione; g) il profilo e la formazione consigliati per gli utilizzatori; h) le informazioni su eventuali rischi residui e su eventuali effetti indesiderati, avvertenze e precauzioni. 3.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire la forma e la presentazione dei dati da includere nella sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:745:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sintesi relativa alla sicurezza e alla prestazione clinica (Art. 32 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo