Art. 82
Prescrizioni relative ad altre indagini cliniche
In vigore dal 5 apr 2017
Prescrizioni relative ad altre indagini cliniche
1. Le indagini cliniche non eseguite a norma di uno dei fini elencati all', paragrafo 1, sono conformi alle disposizioni dell', paragrafi 2 e 3, paragrafo 4, lettere b), c), d), f), h) e l), e paragrafo 6.
2. Al fine di tutelare i diritti, la sicurezza, la dignità e il benessere dei soggetti nonché l'integrità scientifica ed etica delle indagini cliniche non eseguite a norma di uno dei fini elencati all', paragrafo 1, ogni Stato membro definisce le prescrizioni supplementari applicabili a dette indagini che ritiene appropriate.
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