Art. 76

Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri

In vigore dal 5 apr 2017
Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri 1.   Se uno Stato membro in cui è o deve essere condotta un'indagine clinica ha motivo di ritenere che le prescrizioni stabilite nel presente regolamento non siano rispettate, può adottare almeno una delle seguenti misure per il suo territorio: a) revocare l'autorizzazione per l'indagine clinica; b) sospendere o concludere l'indagine clinica; c) imporre allo sponsor di modificare qualsiasi aspetto dell'indagine clinica. 2.   Prima di adottare una delle misure di cui al paragrafo 1, lo Stato membro interessato chiede il parere dello sponsor o dello sperimentatore o di entrambi, a meno che non sia richiesta un'azione immediata. Tale parere è reso entro sette giorni. 3.   Qualora uno Stato membro abbia adottato una misura di cui al paragrafo 1 del presente articolo o abbia rifiutato un'indagine clinica, o sia stato informato dallo sponsor della conclusione anticipata di un'indagine clinica per motivi di sicurezza, tale Stato membro comunica la decisione corrispondente e i relativi motivi a tutti gli Stati membri e alla Commissione mediante il sistema elettronico di cui all'. 4.   Qualora una domanda sia ritirata dallo sponsor prima della decisione adottata da uno Stato membro, l'informazione è messa a disposizione di tutti gli Stati membri e la Commissione, mediante il sistema elettronico di cui all'.
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Misure correttive che gli Stati membri devono prendere e scambio di informazioni tra Stati membri (Art. 76 Regolamento (UE) 2017/745) — Testo vigente | Portale Normativo