Art. 2
Riferimenti temporali per le ispezioni
In vigore dal 24 mar 2017
Riferimenti temporali per le ispezioni
Le ispezioni possono svolgersi in tutte le seguenti occasioni:
a)
prima, durante o dopo la conduzione di una sperimentazione clinica;
b)
nell'ambito della verifica di domande di autorizzazione all'immissione in commercio;
c)
tra le attività successive all'autorizzazione all'immissione in commercio.
Storico versioni
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