Art. 2 · Riferimenti temporali per le ispezioni

Art. 2

Riferimenti temporali per le ispezioni

In vigore dal 24 mar 2017
Riferimenti temporali per le ispezioni Le ispezioni possono svolgersi in tutte le seguenti occasioni: a) prima, durante o dopo la conduzione di una sperimentazione clinica; b) nell'ambito della verifica di domande di autorizzazione all'immissione in commercio; c) tra le attività successive all'autorizzazione all'immissione in commercio.
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