Art. 129

Equivalenza

In vigore dal 15 mar 2017
Equivalenza 1.   Nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’, paragrafo 2, ad esclusione delle lettere d), e), g) e h) del suddetto articolo, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, riconoscere che le misure applicate in un paese terzo o una delle sue regioni sono equivalenti alle prescrizioni delle norme suddette, sulla base dei seguenti elementi: a) un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione a norma dell’, paragrafo 1; e b) se del caso, il risultato soddisfacente di un controllo eseguito conformemente all’, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2. 2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 stabiliscono le modalità pratiche che disciplinano l’ingresso di animali e merci nell’Unione dal paese terzo interessato o da una sua regione, e possono comprendere: a) la natura e il contenuto dei certificati o attestati ufficiali che devono accompagnare gli animali o le merci; b) le prescrizioni specifiche applicabili all’ingresso nell’Unione degli animali o delle merci, nonché i controlli ufficiali da eseguire all’ingresso nell’Unione; c) ove necessario, le procedure per la compilazione e la modifica degli elenchi di regioni o di stabilimenti nel paese terzo interessato dai quali è consentito l’ingresso di animali e merci nell’Unione. 3.   La Commissione, mediante atti di esecuzione, revoca senza ritardo gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo se una qualsiasi delle condizioni per il riconoscimento dell’equivalenza cessa di essere soddisfatta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:625:oj#art-129

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Equivalenza (Art. 129 Regolamento (UE) 2017/625) — Testo vigente | Portale Normativo