Art. 5
Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi
In vigore dal 15 feb 2017
Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi
1. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali.
2. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti a norma dell’ entro un lasso di tempo ragionevole, che in ogni caso non deve superare quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria.
3. Qualsiasi rifiuto, emesso dall’ente di gestione del porto, o dall’autorità competente, deve essere adeguatamente motivato sulla base dei requisiti minimi di cui all’, paragrafo 2.
4. Qualsiasi limitazione o estinzione da parte dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere adeguatamente motivata e conforme al paragrafo 1.
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