Art. 7
Obblighi di servizio pubblico
In vigore dal 15 feb 2017
Obblighi di servizio pubblico
1. Gli Stati membri possono decidere di imporre ai prestatori di servizi portuali obblighi di servizio pubblico in relazione ai servizi portuali e possono concedere il diritto di imporre tali obblighi all’ente di gestione del porto, o all’autorità competente, al fine di garantire almeno uno dei seguenti elementi:
a)
la disponibilità dei servizi portuali per tutti gli utenti del porto, a tutti i punti di attracco, senza interruzioni, giorno e notte, per tutto l’anno;
b)
la disponibilità del servizio per tutti gli utenti in maniera non discriminatoria;
c)
l’accessibilità economica del servizio per determinate categorie di utenti;
d)
la sicurezza, la protezione o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali;
e)
la fornitura al pubblico di servizi di trasporto adeguati; e
f)
la coesione territoriale.
2. Gli obblighi di servizio pubblico di cui al paragrafo 1 sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e garantiscono parità di accesso a tutti i prestatori di servizi portuali stabiliti nell’Unione.
3. Qualora uno Stato membro decida di imporre obblighi di servizio pubblico per lo stesso servizio in tutti i porti marittimi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, notifica tali obblighi alla Commissione.
4. In caso di interruzione dei servizi portuali oggetto di obblighi di servizio pubblico, o qualora esista il rischio immediato di una tale eventualità, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può adottare misure di emergenza. Le misure di emergenza possono assumere la forma di un’aggiudicazione diretta per assegnare il servizio a un altro prestatore per un periodo della durata massima di due anni, durante il quale l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, avvia una nuova procedura per la selezione di un prestatore di servizi portuali o applica l’. L’azione collettiva sindacale che viene svolta conformemente al diritto nazionale non è considerata un’interruzione di servizi portuali che giustifichi l’adozione di misure di emergenza.
Storico versioni
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