Art. 6

Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali

In vigore dal 15 feb 2017
Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali 1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può limitare il numero di prestatori di servizi portuali in relazione a un dato servizio portuale per una o più delle seguenti ragioni: a) la carenza o la destinazione ad altro scopo di aree o spazi portuali, a condizione che tale limitazione sia conforme alle decisioni o ai piani definiti dall’ente di gestione del porto e, se del caso, da qualsiasi altra autorità pubblica competente conformemente al diritto nazionale; b) l’assenza di tale limitazione ostacola l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico di cui all’, anche quando tale assenza determina per l’ente di gestione del porto, l’autorità competente o gli utenti del porto costi eccessivamente elevati in relazione all’esecuzione di tali obblighi; c) l’assenza di detta limitazione collide con l’esigenza di garantire la sicurezza o la sostenibilità ambientale delle operazioni portuali; d) le caratteristiche dell’infrastruttura portuale o la natura del traffico portuale sono tali da non permettere che più prestatori di servizi portuali operino nel porto; e) è stato stabilito, a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE, che un settore o sottosettore portuale, insieme ai suoi servizi portuali, in uno Stato membro svolge un’attività che è direttamente esposta alla concorrenza conformemente all’articolo 34 della suddetta direttiva. In tali casi non si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. 2.   Al fine di concedere alle parti interessate l’opportunità di presentare osservazioni entro un lasso di tempo ragionevole, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica eventuali proposte di limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a norma del paragrafo 1 unitamente alle relative motivazioni almeno tre mesi prima dell’adozione della decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali. 3.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica la decisione di limitare il numero di prestatori di servizi portuali adottata. 4.   Qualora l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, decida di limitare il numero di prestatori di servizi portuali, adotta una procedura di selezione che è aperta a tutte le parti interessate, non discriminatoria e trasparente. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, pubblica le informazioni relative al servizio portuale da affidare e alla procedura di selezione e garantisce che tutte le informazioni essenziali necessarie per la preparazione delle domande siano effettivamente accessibili a tutte le parti interessate. Alle parti interessate è concesso un termine sufficientemente lungo per consentire loro di eseguire una valutazione efficace e di preparare le loro domande. In circostanze normali, tale lasso di tempo minimo è di 30 giorni. 5.   Il paragrafo 4 non si applica nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), e al paragrafo 7 del presente articolo e all’. 6.   Se l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, fornisce servizi portuali in proprio o mediante un organismo da esso giuridicamente distinto e controllato direttamente o indirettamente, gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie per evitare conflitti di interesse. In assenza di dette misure, il numero di prestatori non può essere inferiore a due, a meno che una o più ragioni elencate al paragrafo 1 giustifichi una limitazione del numero di prestatori di servizi portuali a un unico prestatore. 7.   Gli Stati membri possono decidere che i loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 possano limitare il numero di prestatori di servizi per un dato servizio portuale. Gli Stati membri informano la Commissione di tale decisione.
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Limitazioni al numero di prestatori di servizi portuali (Art. 6 Regolamento (UE) 2017/352) — Testo vigente | Portale Normativo