Art. 5 · Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

Art. 5

Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi

In vigore dal 15 feb 2017
Procedura per garantire la conformità ai requisiti minimi 1.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, assicura il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei prestatori di servizi portuali. 2.   L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, concede o rifiuta il diritto di fornire servizi portuali sulla base dei requisiti minimi istituiti a norma dell’ entro un lasso di tempo ragionevole, che in ogni caso non deve superare quattro mesi, dal ricevimento di una richiesta per la concessione di tale diritto e della documentazione necessaria. 3.   Qualsiasi rifiuto, emesso dall’ente di gestione del porto, o dall’autorità competente, deve essere adeguatamente motivato sulla base dei requisiti minimi di cui all’, paragrafo 2. 4.   Qualsiasi limitazione o estinzione da parte dell’ente di gestione del porto, o dell’autorità competente, del diritto di fornire un servizio portuale deve essere adeguatamente motivata e conforme al paragrafo 1.
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