Art. 12

Diritti per i servizi portuali

In vigore dal 15 feb 2017
Diritti per i servizi portuali 1.   I diritti per i servizi forniti da un operatore interno in regime di obbligo di servizio pubblico, i diritti per servizi di pilotaggio non esposti a un’effettiva concorrenza e i diritti riscossi dai prestatori di servizi portuali, di cui all’, paragrafo 1, lettera b), sono fissati in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, e sono proporzionali al costo del servizio fornito. 2.   Il pagamento dei diritti per i servizi portuali può essere integrato in altri pagamenti, quale il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. In tal caso il prestatore di servizi portuali e, se del caso, l’ente di gestione del porto provvedono affinché l’importo relativo ai diritti per i servizi portuali sia chiaramente identificabile dall’utente di tali servizi. 3.   In caso di reclamo formale e su richiesta, il prestatore di servizi portuali mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato tutte le informazioni del caso sugli elementi che utilizza come base per determinare la struttura e il livello dei diritti per i servizi portuali che rientrano nell’ambito di applicazione del paragrafo 1.
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Diritti per i servizi portuali (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/352) — Testo vigente | Portale Normativo