Art. 11

Trasparenza delle relazioni finanziarie

In vigore dal 15 feb 2017
Trasparenza delle relazioni finanziarie 1.   Le relazioni finanziarie tra autorità pubbliche ed enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, beneficiari di finanziamenti pubblici sono indicate in modo trasparente nel sistema di contabilità al fine di evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi: a) le assegnazioni di fondi pubblici operate dalle autorità pubbliche direttamente agli enti di gestione dei porti interessati; b) le assegnazioni di fondi pubblici da parte di autorità pubbliche per il tramite di imprese pubbliche o istituzioni finanziarie pubbliche; e c) l’utilizzo per il quale tali fondi pubblici sono stati assegnati. 2.   Se l’ente di gestione del porto beneficiario di finanziamenti pubblici fornisce in proprio servizi portuali o di dragaggio, o se un altro ente fornisce, per conto dello stesso, detti servizi, mantiene la contabilità per tali servizi portuali o di dragaggio finanziati con fondi pubblici separata da quella per le sue altre attività in modo che: a) tutti i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati; e b) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti. 3.   I fondi pubblici di cui al paragrafo 1 includono il capitale azionario e di fondi assimilabili al capitale sociale, le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni, i prestiti, compresi scoperti e anticipi su apporti di capitale, le garanzie fornite all’ente di gestione del porto da autorità pubbliche e qualsiasi altra forma di sostegno finanziario pubblico. 4.   L’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, conserva le informazioni relative alle relazioni finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 per cinque anni a decorrere dalla fine dell’esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni. 5.   In caso di reclamo formale e su richiesta, l’ente di gestione del porto, o altro ente che fornisce servizi portuali per conto dello stesso, mette a disposizione dell’autorità pertinente nello Stato membro interessato le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché eventuali informazioni supplementari che essa ritenga necessarie al fine di completare una valutazione organica dei dati trasmessi e di verificare la conformità al presente regolamento, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Su richiesta, l’autorità pertinente mette a disposizione della Commissione tali informazioni. Le informazioni in parola sono comunicate entro tre mesi dalla data della richiesta. 6.   Qualora gli enti di gestione dei porti, o altri enti che forniscono servizi portuali per conto degli stessi, non abbiano ricevuto finanziamenti pubblici in precedenti esercizi finanziari, ma inizino a beneficiare di tali fondi, applicano i paragrafi 1 e 2 a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è avvenuto il trasferimento di fondi pubblici. 7.   I fondi pubblici erogati come corrispettivo per gli obblighi di servizio pubblico sono indicati a parte nella contabilità pertinente e non possono essere trasferiti a nessun altro servizio o attività economica. 8.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo a quelli dei loro porti della rete globale che non soddisfano i criteri di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1315/2013 qualora ciò determini oneri amministrativi sproporzionati, a condizione che eventuali fondi pubblici ricevuti, e il loro uso per fornire servizi portuali, restino interamente trasparenti nel sistema di contabilità. Gli Stati membri informano preventivamente la Commissione di una siffatta decisione.
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Trasparenza delle relazioni finanziarie (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/352) — Testo vigente | Portale Normativo