Art. 10
Esenzioni
In vigore dal 15 feb 2017
Esenzioni
1. Il presente capo e l’ non si applicano alla movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio.
2. Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente capo e l’ al pilotaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di una siffatta decisione.
Storico versioni
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