Art. 21

Misure transitorie

In vigore dal 15 feb 2017
Misure transitorie 1.   Il presente regolamento non si applica ai contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 e limitati nel tempo. 2.   I contratti di servizio portuale conclusi anteriormente al 15 febbraio 2017 che non sono limitati nel tempo, o hanno effetti equivalenti, devono essere modificati per essere allineati al presente regolamento entro il 1o luglio 2025.
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Misure transitorie (Art. 21 Regolamento (UE) 2017/352) — Testo vigente | Portale Normativo