Art. 12

Relazioni

In vigore dal 2 feb 2017
Relazioni Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite di alimenti conformemente all' del presente regolamento. Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a ciascun semestre. La relazione contiene le seguenti informazioni: a) il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di ciascuna partita; b) il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi; c) i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all', paragrafo 2.
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Relazioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2017/186) — Testo vigente | Portale Normativo