Art. 12
Relazioni
In vigore dal 2 feb 2017
Relazioni
Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente tutti i risultati delle analisi effettuate sulle partite di alimenti conformemente all' del presente regolamento.
Tale relazione copre un periodo di sei mesi ed è presentata due volte l'anno entro la fine del mese successivo a ciascun semestre.
La relazione contiene le seguenti informazioni:
a)
il numero delle partite introdotte, comprese le dimensioni in termini di peso netto e il paese di origine di ciascuna partita;
b)
il numero di partite sottoposte al campionamento per l'analisi;
c)
i risultati dei controlli fisici e d'identità di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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