Art. 14

Misure transitorie

In vigore dal 2 feb 2017
Misure transitorie Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all' e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2017:186:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo