Art. 14
Misure transitorie
In vigore dal 2 feb 2017
Misure transitorie
Gli Stati membri autorizzano l'introduzione di partite di alimenti che hanno lasciato il paese terzo di spedizione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento senza essere accompagnate da un certificato sanitario di cui all' e dai risultati del campionamento e delle analisi di cui all'.
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