Art. 5
Certificato sanitario
In vigore dal 2 feb 2017
Certificato sanitario
1. Le partite di alimenti di cui all'allegato I sono accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato III.
2. Il certificato sanitario è firmato e timbrato da un rappresentante autorizzato dell'autorità competente del paese terzo di spedizione.
3. Il certificato sanitario e i suoi allegati sono redatti nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che i certificati sanitari siano redatti in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
4. Il certificato sanitario è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio, ma non oltre sei mesi dalla data dell'ultima analisi microbiologica di laboratorio.
Storico versioni
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