Art. 7
Notifica previa delle partite
In vigore dal 2 feb 2017
Notifica previa delle partite
1. Gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti notificano previamente la data e l'ora previste dell'arrivo fisico della partita di alimenti nonché la natura della partita all'autorità competente del PED.
2. Ai fini della notifica previa, gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti compilano la parte I del documento comune di entrata («DCE») e trasmettono quest'ultimo all'autorità competente del PED, almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo fisico della partita.
3. Nel compilare il DCE gli operatori del settore alimentare o i loro rappresentanti tengono conto delle note orientative per la compilazione del DCE di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 669/2009.
4. Il DCE è redatto nella lingua ufficiale, o in una delle lingue ufficiali, dello Stato membro in cui si trova il PED. Lo Stato membro del PED può tuttavia consentire che il DCE sia redatto in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
Storico versioni
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