Art. 3

Introduzione nell'Unione

In vigore dal 2 feb 2017
Introduzione nell'Unione L'operatore del settore alimentare provvede affinché: a) le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento; b) le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).
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