Art. 3
Introduzione nell'Unione
In vigore dal 2 feb 2017
Introduzione nell'Unione
L'operatore del settore alimentare provvede affinché:
a)
le partite di alimenti di cui all'allegato I («alimenti») siano introdotte nell'Unione unicamente in conformità alle procedure di cui al presente regolamento;
b)
le partite di alimenti siano introdotte nell'Unione unicamente attraverso il punto di entrata designato («PED»).
Storico versioni
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