Art. 10

Immissione in libera pratica

In vigore dal 2 feb 2017
Immissione in libera pratica L'immissione in libera pratica di partite di alimenti di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione (fisica o in formato elettronico) alle autorità doganali, da parte degli operatori del settore alimentare o dei loro rappresentanti, di un DCE debitamente compilato dall'autorità competente del PED una volta che siano stati espletati tutti i controlli ufficiali e siano noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti. Le autorità doganali immettono in libera pratica la partita unicamente a condizione che una decisione favorevole dell'autorità competente sia indicata nella casella II.14 e firmata nella casella II.21 del DCE.
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Immissione in libera pratica (Art. 10 Regolamento (UE) 2017/186) — Testo vigente | Portale Normativo