Art. 11

Non conformità

In vigore dal 2 feb 2017
Non conformità Se i controlli ufficiali accertano una non conformità alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004, l'autorità competente del PED compila la parte III del DCE e intraprende i provvedimenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.
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Non conformità (Art. 11 Regolamento (UE) 2017/186) — Testo vigente | Portale Normativo