Art. 4
Assegnazione del codice unico del fabbricante
In vigore dal 3 gen 2017
Assegnazione del codice unico del fabbricante
1. Il codice unico del fabbricante è assegnato dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale dello Stato membro previa richiesta del fabbricante o di un suo rappresentante autorizzato conformemente all' o all'.
2. Il codice unico del fabbricante è generato e assegnato una sola volta dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale di uno Stato membro. Ogni fabbricante dispone di un solo codice unico da usare sul mercato dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2017:1:oj#art-4