Art. 4

Assegnazione del codice unico del fabbricante

In vigore dal 3 gen 2017
Assegnazione del codice unico del fabbricante 1.   Il codice unico del fabbricante è assegnato dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale dello Stato membro previa richiesta del fabbricante o di un suo rappresentante autorizzato conformemente all' o all'. 2.   Il codice unico del fabbricante è generato e assegnato una sola volta dall'autorità nazionale o dall'organismo nazionale di uno Stato membro. Ogni fabbricante dispone di un solo codice unico da usare sul mercato dell'Unione.
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Assegnazione del codice unico del fabbricante (Art. 4 Regolamento (UE) 2017/1) — Testo vigente | Portale Normativo