Art. 3

Numero di identificazione dell'unità da diporto

In vigore dal 3 gen 2017
Numero di identificazione dell'unità da diporto 1.   Il numero di identificazione dell'unità da diporto (WIN, watercraft identification number) consiste dei seguenti elementi nel seguente ordine: a) codice del paese del fabbricante che indica dove è stabilito il fabbricante; b) codice unico del fabbricante assegnato dall'autorità nazionale di uno Stato membro; la stessa combinazione di caratteri generata da un'autorità nazionale o da un organismo nazionale di uno Stato membro per formare un codice unico per un fabbricante può tuttavia essere generata anche da un'autorità nazionale o da un organismo nazionale di un altro Stato membro, in quanto l'elemento distintivo è il codice del paese del fabbricante; c) numero di serie unico assegnato dal fabbricante allo scopo di identificare l'unità da diporto e utilizzato una sola volta da tale fabbricante; la stessa combinazione di caratteri può tuttavia essere utilizzata anche da un altro fabbricante, in quanto l'elemento distintivo è la combinazione del codice unico del fabbricante e del codice del paese del fabbricante; d) mese e anno di produzione; e) anno del modello, che corrisponde all'anno in cui la specifica unità da diporto è destinata ad essere immessa sul mercato. 2.   La composizione del WIN è conforme all'allegato I, punto 2.1, secondo comma, della direttiva 2013/53/UE.
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Numero di identificazione dell'unità da diporto (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/1) — Testo vigente | Portale Normativo