Art. 2

Definizioni

In vigore dal 3 gen 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a)   «organismo nazionale»: un organismo designato dall'autorità nazionale di ogni Stato membro, responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante; b)   «paese nel quale il fabbricante è stabilito»: il paese nel quale il fabbricante ha la sede sociale, in caso di persona giuridica, o il domicilio, in caso di persona fisica; c)   «registro nazionale»: il registro in cui ogni Stato membro iscrive il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti sul suo territorio; d)   «registro dei paesi terzi»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui è iscritto il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti in paesi terzi; e)   «registro degli Stati membri»: l'insieme dei registri nazionali sulla piattaforma collaborativa della Commissione; f)   «registro degli organismi notificati»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui sono iscritti i codici di identificazione della valutazione post-costruzione.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2017/1) — Testo vigente | Portale Normativo