Art. 2
Definizioni
In vigore dal 3 gen 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «organismo nazionale»: un organismo designato dall'autorità nazionale di ogni Stato membro, responsabile dell'assegnazione del codice unico del fabbricante;
b) «paese nel quale il fabbricante è stabilito»: il paese nel quale il fabbricante ha la sede sociale, in caso di persona giuridica, o il domicilio, in caso di persona fisica;
c) «registro nazionale»: il registro in cui ogni Stato membro iscrive il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti sul suo territorio;
d) «registro dei paesi terzi»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui è iscritto il codice unico del fabbricante per i fabbricanti stabiliti in paesi terzi;
e) «registro degli Stati membri»: l'insieme dei registri nazionali sulla piattaforma collaborativa della Commissione;
f) «registro degli organismi notificati»: il registro della piattaforma collaborativa della Commissione in cui sono iscritti i codici di identificazione della valutazione post-costruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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