Art. 7

Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in un paese terzo

In vigore dal 3 gen 2017
Procedura di assegnazione del codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in un paese terzo 1.   Prima dell'immissione di un'unità da diporto sul mercato dell'Unione il fabbricante stabilito in un paese terzo, o il suo rappresentante autorizzato, presenta una domanda di assegnazione del codice unico del fabbricante all'autorità nazionale o all'organismo nazionale dello Stato membro sul cui territorio il fabbricante intende immettere l'unità da diporto sul mercato; tale domanda è redatta in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito. La domanda è presentata in un solo Stato membro. 2.   La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata della copia di un documento che dimostra che il fabbricante è stabilito nel paese in questione, in una lingua che può essere facilmente compresa dall'autorità cui è presentata, come da essa stabilito. 3.   Al ricevimento della domanda di un fabbricante, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale dello Stato membro verifica sul registro dei paesi terzi la disponibilità della combinazione di codici al fine di accertare che sia la prima volta che il fabbricante presenta la domanda a un qualsiasi Stato membro. 4.   Dopo la verifica di cui al paragrafo 3, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale dello Stato membro iscrivono il nome e l'indirizzo del fabbricante nel registro dei paesi terzi al fine di indicare che tale Stato membro sta iniziando il procedimento di assegnazione del codice unico del fabbricante. 5.   L'autorità nazionale o l'organismo nazionale che ha verificato la domanda assegna al fabbricante il codice unico del fabbricante conformemente all'. A un fabbricante stabilito in un paese terzo può essere assegnato un solo codice unico del fabbricante dall'autorità nazionale di un solo Stato membro. 6.   Al momento di assegnare il codice unico del fabbricante a un fabbricante stabilito in un paese terzo, l'autorità nazionale o l'organismo nazionale lo iscrive nel registro dei paesi terzi.
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