Art. 69

Rischio operativo che può derivare da altri CSD o da altre infrastrutture di mercato

In vigore dal 11 nov 2016
Rischio operativo che può derivare da altri CSD o da altre infrastrutture di mercato 1.   Il CSD garantisce che i suoi sistemi e i suoi dispositivi di comunicazione con altri CSD o infrastrutture di mercato siano affidabili e sicuri, nonché progettati in modo da ridurre al minimo i rischi operativi. 2.   Qualsiasi accordo che il CSD concluda con un altro CSD o con altre infrastrutture di mercato dispone quanto segue: a) l'altro CSD o l'altra infrastruttura del mercato finanziario comunica al CSD qualsiasi fornitore di servizi critici del quale si avvalga l'altro CSD o l'altra infrastruttura di mercato; b) i dispositivi di governo societario e i processi di gestione nell'altro CSD o nell'altra infrastruttura di mercato non pregiudicano la regolare prestazione di servizi da parte del CSD, in particolare i dispositivi di gestione dei rischi e le condizioni d'accesso non discriminatorie.
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Rischio operativo che può derivare da altri CSD o da altre infrastrutture di mercato (Art. 69 Regolamento (UE) 2017/392) — Testo vigente | Portale Normativo