Art. 71

Integrazione e rispetto del sistema operativo e di gestione del rischio di impresa

In vigore dal 11 nov 2016
Integrazione e rispetto del sistema operativo e di gestione del rischio di impresa 1.   Il CSD garantisce che il sistema di gestione del rischio operativo sia parte dei suoi processi di gestione quotidiana del rischio e che i risultati di tali processi siano presi in considerazione nel processo di elaborazione, controllo e verifica del profilo di rischio operativo del CSD. 2.   Il CSD si dota di meccanismi per segnalare con regolarità all'alta dirigenza le esposizioni al rischio operativo e le perdite derivanti da rischi operativi, e di procedure per adottare appropriate azioni correttive intese a mitigare tali esposizioni e perdite. 3.   Il CSD si dota di procedure per garantire la conformità con il sistema di gestione dei rischi operativi, in particolare di norme interne per il trattamento di carenze nell'applicazione di tale sistema. 4.   Il CSD si dota di procedure complete e ben documentate per registrare, controllare e risolvere tutti gli incidenti operativi, che comprendono: a) un sistema di classificazione degli incidenti che tenga conto delle loro ripercussioni sulla regolare prestazione di servizi da parte del CSD; b) un sistema di segnalazione di un incidente operativo rilevante all'alta dirigenza, all'organo di amministrazione e all'autorità competente; c) un riesame «post-incidente» successivo a qualsiasi perturbazione rilevante delle attività del CSD, al fine di individuare le cause e i necessari miglioramenti delle operazioni o della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, nonché delle politiche e dei piani degli utenti del CSD. Il risultato di tale riesame è comunicato senza indugio all'autorità competente e alle autorità rilevanti.
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