Art. 68
Rischio operativo che può derivare dai fornitori di utenze critiche e di servizi critici
In vigore dal 11 nov 2016
Rischio operativo che può derivare dai fornitori di utenze critiche e di servizi critici
1. Il CSD individua i fornitori di utenze critiche e i fornitori di servizi critici che possono comportare rischi per le operazioni del CSD a causa della sua dipendenza da essi.
2. Il CSD adotta le opportune azioni per gestire le dipendenze di cui al paragrafo 1 mediante adeguate disposizioni contrattuali ed organizzative, nonché grazie a specifiche disposizioni della politica di continuità operativa e del piano di ripristino in caso di disastro, prima che qualsiasi relazione con tali prestatori diventi operativa.
3. Il CSD si assicura che gli accordi contrattuali con i prestatori individuati in conformità al paragrafo 1 prevedano che questi ultimi debbano ottenere l'approvazione preventiva del CSD per poter subappaltare qualsiasi elemento dei servizi prestati al CSD.
Nel caso in cui il fornitore di servizi esternalizzi i suoi servizi in conformità al primo comma, il CSD garantisce che il livello del servizio e la sua resilienza non ne siano influenzati e che il CSD mantenga il pieno accesso alle informazioni necessarie per la prestazione dei servizi esternalizzati.
4. Il CSD stabilisce chiare linee di comunicazione con i fornitori di cui al paragrafo 1 per agevolare lo scambio di informazioni sia in condizioni normali che in circostanze eccezionali.
5. Il CSD informa la sua autorità competente di qualsiasi dipendenza dai fornitori di utenze e servizi individuati a norma del paragrafo 1 e adotta misure per garantire che le autorità possano ottenere informazioni sulle attività di tali prestatori, o direttamente dai fornitori di utenze e servizi o tramite il CSD.
Storico versioni
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