Art. 3

Modalità pratiche di consultazione delle autorità rilevanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 11 nov 2016
Modalità pratiche di consultazione delle autorità rilevanti di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014 1.   Se una delle valute principali determinate in conformità all' del presente regolamento è emessa da più banche centrali, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità rilevante per tale valuta di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014. 2.   Se la gamba contante delle operazioni su titoli è regolata, a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, attraverso conti aperti presso diverse banche centrali che emettono la stessa valuta, tali banche centrali individuano un rappresentante unico in qualità di autorità competente di cui alla lettera c) dell', paragrafo 1, di detto regolamento.
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Modalità pratiche di consultazione delle autorità rilevanti di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 909/2014 (Art. 3 Regolamento (UE) 2017/392) — Testo vigente | Portale Normativo