Art. 40

Informazioni da fornire all'autorità competente

In vigore dal 11 nov 2016
Informazioni da fornire all'autorità competente 1.   Ai fini del presente capo, il «periodo del riesame» quale definito all', lettera a), include il periodo compreso tra la prima autorizzazione concessa al CSD a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e il primo riesame e la prima valutazione di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento. 2.   Ai fini del riesame e della valutazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, il CSD fornisce alla sua autorità competente le seguenti informazioni: a) informazioni di cui agli ; b) relazione sulle attività del CSD e le modifiche sostanziali di cui all', paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 effettuate nel corso del periodo del riesame e tutti i documenti connessi; c) eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'autorità competente e necessarie per valutare la conformità del CSD e delle sue attività al regolamento (UE) n. 909/2014 durante il periodo del riesame. 3.   La relazione di cui al paragrafo 2, lettera b), comprende una dichiarazione da parte del CSD di conformità generale con le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel corso del periodo del riesame.
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