Art. 4
Livello dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia
In vigore dal 11 nov 2016
Livello dei requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia
1. Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare i metodi avanzati di misurazione («AMA»), di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità degli articoli da 231 a 234 del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario e ad utilizzare il metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013, calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia in conformità delle disposizioni di tale regolamento applicabili al metodo standardizzato per il rischio operativo di cui agli articoli da 317 a 320.
3. Il CSD che soddisfi una delle seguenti condizioni calcola i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, giuridici e di custodia conformemente alle disposizioni del metodo base di cui agli articoli 315 e 316 del regolamento (UE) n. 575/2013:
a)
il CSD non autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014;
b)
il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo AMA di cui agli articoli da 321 a 324 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
il CSD autorizzato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, ma non autorizzato a utilizzare il metodo standardizzato di cui agli articoli da 317 a 320 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Storico versioni
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