Art. 3

Livello dei requisiti patrimoniali per il CSD

In vigore dal 11 nov 2016
Livello dei requisiti patrimoniali per il CSD 1.   Il CSD detiene capitale, assieme agli utili non distribuiti e alle riserve, che in ogni momento è pari o superiore alla somma dei: a) requisiti patrimoniali del CSD per i rischi operativi, giuridici e di custodia, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'; b) requisiti patrimoniali del CSD per i rischi di investimento, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'; c) requisiti patrimoniali del CSD per rischi commerciali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'; d) requisiti patrimoniali del CSD per la liquidazione o la ristrutturazione delle attività, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 909/2014, calcolati conformemente all'. 2.   Il CSD dispone di procedure per identificare tutte le fonti dei rischi di cui al paragrafo 1.
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