Art. 2

Condizioni relative agli strumenti di capitale

In vigore dal 11 nov 2016
Condizioni relative agli strumenti di capitale 1.   Ai fini dell', il CSD detiene strumenti di capitale che soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) sono capitale sottoscritto ai sensi dell' della direttiva 86/635/CEE del Consiglio (10); b) sono stati versati, comprese le relative riserve sovrapprezzo azioni; c) assorbono integralmente le perdite in situazioni di continuità aziendale; d) in caso di fallimento o liquidazione, sono subordinati a tutti gli altri diritti o crediti in azioni di insolvenza o in base alle disposizioni applicabili in materia di insolvenza. 2.   Oltre agli strumenti di capitale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, il CSD autorizzato, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014, a prestare servizi accessori di tipo bancario può, al fine di osservare i requisiti di cui all', avvalersi di strumenti di capitale che: a) soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1; b) sono «strumenti di fondi propri» quali definiti dall', paragrafo 1, punto 119, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) sono soggetti alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013.
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