Art. 15

Altre risorse finanziarie equivalenti

In vigore dal 11 nov 2016
Altre risorse finanziarie equivalenti 1.   Le altre risorse finanziarie equivalenti consistono unicamente nelle risorse finanziarie o nella protezione del credito di cui ai paragrafi da 2 a 4 e all'. 2.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere le garanzie di una banca commerciale fornite da un ente finanziario con merito di credito elevato che adempie ai requisiti di cui all', paragrafo 1, o da un consorzio di tali enti finanziari che soddisfano le seguenti condizioni: a) le risorse sono emesse da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata, svolta dal CSD fornitore di servizi bancari che si affida a una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese; b) sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio; c) sono irrevocabili, incondizionate e l'emittente non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale per opporsi al pagamento della garanzia; d) possono essere onorate, su richiesta, entro un giorno lavorativo, durante il periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante debitore inadempiente e non sono soggette ad alcun vincolo regolamentare, legale o operativo; e) non sono emesse da un'entità appartenente al medesimo gruppo del partecipante debitore coperto dalla garanzia, o da un'entità la cui attività comporta la prestazione di servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che tale entità sia una banca centrale dello Spazio economico europeo o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni; f) non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole significativo, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013; g) sono pienamente assicurate da garanzie reali che adempiono alle seguenti condizioni: i) non sono soggette a un rischio di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di una correlazione con il merito di credito del garante o del partecipante debitore, a meno che tale rischio non sia stato adeguatamente attenuato da uno scarto di garanzia applicato alla garanzia reale; ii) il CSD fornitore di servizi bancari ha un rapido accesso alle garanzie reali e non è aggredibile in caso di procedura concorsuale per inadempimento simultaneo del partecipante debitore e del garante; iii) l'idoneità del garante è stata sancita dall'organo di amministrazione del CSD fornitore di servizi bancari in seguito a una valutazione completa dell'emittente e del quadro legale, contrattuale e operativo della garanzia, al fine di disporre di un livello elevato di sicurezza sull'efficacia della garanzia, e notificata all'autorità competente ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. 3.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere garanzie bancarie, emesse da una banca centrale, che soddisfino le seguenti condizioni: a) sono emesse da una banca centrale dell'Unione o da una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni; b) sono denominate in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire adeguatamente il rischio; c) sono irrevocabili, incondizionate e la banca centrale di emissione non può avvalersi di alcuna esenzione o opzione legale o contrattuale che consenta all'emittente di opporsi al pagamento della garanzia; d) sono onorate entro un giorno lavorativo. 4.   Le altre risorse finanziarie equivalenti possono comprendere capitale, al netto dei requisiti patrimoniali di cui agli articoli da 1 a 8, ma solo ai fini di copertura delle esposizioni verso banche centrali, banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali non esenti, ai sensi dell', paragrafo 2.
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