Art. 38
Disposizioni per convertire garanzie reali o investimenti in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili
In vigore dal 11 nov 2016
Disposizioni per convertire garanzie reali o investimenti in contante con accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili
1. Ai fini dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014, gli enti finanziari con merito di credito elevato includono:
a)
gli enti creditizi autorizzati a norma dell' della direttiva 2013/36/UE per cui il CSD fornitore di servizi bancari possa dimostrare che hanno un rischio di credito basso sulla base di una valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva non fondata esclusivamente su pareri esterni;
b)
gli enti finanziari di un paese terzo che soddisfino tutti i seguenti requisiti:
i)
sono soggetti e conformi a norme prudenziali ritenute tanto rigorose almeno quanto quelle stabilite dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013;
ii)
dispongono di pratiche contabili, procedure di custodia e controlli interni ben solidi;
iii)
hanno un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna effettuata dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni;
iv)
tengono conto dei rischi derivanti dallo stabilimento in un determinato paese.
2. Qualora il CSD fornitore di servizi bancari intenda stipulare un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con un ente finanziario con merito di credito elevato a norma del paragrafo 1, sceglie solo gli enti finanziari che hanno accesso al credito almeno dalla banca centrale che emette la valuta impiegata negli accordi di finanziamento prestabiliti, sia direttamente che attraverso entità del medesimo gruppo.
3. In seguito alla stipula di un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile con uno degli enti di cui al paragrafo 1, il CSD fornitore di servizi bancari controlla l'affidabilità creditizia di tali enti finanziari su base continuativa, eseguendo entrambe le seguenti operazioni:
a)
sottopone tali enti a valutazioni regolari e indipendenti dell'affidabilità creditizia;
b)
assegna e riesamina regolarmente i rating di credito interni di ciascun ente finanziario con cui il CSD abbia stipulato un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile.
4. Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla la concentrazione della sua esposizione al rischio di liquidità verso ciascun ente finanziario coinvolto in un accordo di finanziamento prestabilito e altamente affidabile, tra cui l'impresa madre e le filiazioni.
5. Il quadro di gestione del rischio di liquidità del CSD fornitore di servizi bancari prevede l'obbligo di stabilire limiti di concentrazione, tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
i limiti di concentrazione devono essere stabiliti per valuta;
b)
devono essere messi in atto almeno due accordi per ciascuna valuta principale;
c)
il CSD fornitore di servizi bancari non deve dipendere eccessivamente da un singolo ente finanziario nel caso si tenga conto di tutte le valute.
Ai fini della lettera b) vengono considerate valute principali almeno quelle appartenenti al 50 % delle valute più rilevanti, conformemente all', paragrafo 8. Laddove una valuta sia stata considerata valuta principale, essa continua a essere tale per un periodo di tre anni di calendario a decorrere dalla data in cui è stata definita tale.
6. Il CSD fornitore di servizi bancari avente accesso al credito di routine presso la banca centrale di emissione è considerato soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5, lettera b), nella misura in cui disponga di garanzie reali ammissibili per la costituzione in pegno presso la banca centrale pertinente.
7. Il CSD fornitore di servizi bancari segue da vicino e controlla costantemente i propri limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, e attua politiche e procedure per assicurare che l'esposizione al rischio complessiva nei confronti di qualsivoglia ente finanziario rimanga entro i limiti di concentrazione stabiliti dal paragrafo 5.
8. Il CSD fornitore di servizi bancari riesamina le proprie politiche e procedure in materia di limiti di concentrazione applicabili ai fornitori di liquidità, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 6, almeno a cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento sostanziale che incida sull'esposizione al rischio nei confronti di qualsivoglia ente finanziario.
9. Nell'ambito delle segnalazioni all'autorità competente pertinente, ai sensi dell', il CSD fornitore di servizi bancari informa l'autorità competente in merito a entrambi i seguenti elementi:
a)
qualsivoglia variazione significativa delle politiche e delle procedure riguardo ai limiti di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, ai sensi del presente articolo;
b)
i casi in cui superi un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, conformemente alle politiche e procedure di cui al paragrafo 5.
10. In caso di superamento di un limite di concentrazione nei confronti dei fornitori di liquidità, il CSD fornitore di servizi bancari vi pone rimedio senza indebito ritardo seguendo le misure di attenuazione del rischio di cui al paragrafo 7.
11. Il CSD fornitore di servizi bancari assicura che il contratto di garanzia consenta di avere un accesso rapido alla garanzia reale in caso di inadempienza di un cliente, tenendo conto almeno della natura, della portata, della qualità, della scadenza e dell'ubicazione delle attività fornite dal cliente come garanzia reale.
12. Laddove le attività impiegate come garanzia reale dal CSD fornitore di servizi bancari si trovino nei conti titoli presso un altro soggetto terzo, il CSD fornitore di servizi bancari assicura l'osservanza di tutte le seguenti condizioni:
a)
ha visibilità in tempo reale delle attività identificate come garanzia;
b)
la garanzia reale è separata dagli altri titoli del partecipante debitore;
c)
gli accordi con tale soggetto terzo impediscono che il CSD fornitore di servizi bancari subisca perdite di attività.
13. Il CSD fornitore di servizi bancari adotta, in anticipo, tutte le misure necessarie per stabilire l'esecutività della sua pretesa sugli strumenti finanziari forniti come garanzia reale.
14. Il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di acquisire e di convertire in contanti attività non in contanti, di cui all' e all', paragrafo 1, su base giornaliera attraverso accordi prestabiliti e altamente affidabili sanciti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014.
Storico versioni
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