Art. 8

Maggiorazione di capitale derivante dalla concessione di credito infragiornaliero

In vigore dal 11 nov 2016
Maggiorazione di capitale derivante dalla concessione di credito infragiornaliero 1.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale aggiuntiva derivante dalla concessione di credito infragiornaliero, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 e dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera e), di detto regolamento, il CSD fornitore di servizi bancari attua le seguenti operazioni in sequenza: a) calcola, nel corso dell'anno di calendario più recente, la media delle cinque esposizioni creditizie infragiornaliere più elevate («esposizioni di picco») risultanti dalla prestazione dei servizi di cui alla sezione C dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014; b) applica scarti di garanzia a tutte le garanzie reali riscosse in relazione alle esposizioni di picco, partendo dal presupposto che, in seguito all'applicazione degli scarti di garanzia a norma degli articoli da 222 a 227 del regolamento (UE) n. 575/2013, la garanzia perde il 5 % del valore di mercato; c) calcola la media dei requisiti di fondi propri relativamente alle esposizioni di picco calcolate in conformità del paragrafo 2, considerando tali esposizioni alla stregua di esposizioni a fine giornata («maggiorazione di capitale»). 2.   Ai fini del calcolo della maggiorazione di capitale di cui al paragrafo 1, gli enti applicano uno dei seguenti metodi: a) il metodo standardizzato per il rischio di credito di cui agli articoli da 107 a 141 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove non siano autorizzati ad applicare il metodo IRB; b) il metodo IRB e i requisiti di cui agli articoli da 142 a 191 del regolamento (UE) n. 575/2013, laddove siano autorizzati ad applicare il metodo IRB. 3.   Laddove gli enti applichino il metodo standardizzato per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera a), l'importo di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 111 di tale regolamento. 4.   Laddove gli enti applichino il metodo IRB per il rischio di credito, in conformità del paragrafo 2, lettera b), l'importo ancora non corrisposto di ciascuna delle cinque esposizioni di picco di cui al paragrafo 1, lettera a), è considerato un valore dell'esposizione, ai sensi dell'articolo 166 del regolamento (UE) n. 575/2013, ai fini del paragrafo 1, lettera b). Sono altresì di applicabili i requisiti precisati nella parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, relativi all'articolo 166 di tale regolamento. 5.   I requisiti patrimoniali del presente articolo sono di applicazione dodici mesi dopo l'ottenimento dell'autorizzazione per prestare servizi accessori di tipo bancario, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 909/2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:390:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo