Art. 10

Garanzia reale per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d,) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014

In vigore dal 11 nov 2016
Garanzia reale per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d,) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014 1.   Perché una garanzia reale possa essere considerata della migliore qualità per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d) e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve essere costituita da strumenti di debito che soddisfano le seguenti condizioni: a) sono emessi o esplicitamente garantiti da uno dei seguenti soggetti: i) un governo; ii) una banca centrale; iii) una delle banche multilaterali di sviluppo elencate nell'articolo 117 del regolamento (UE) n. 575/2013; iv) il Fondo europeo di stabilità finanziaria o il meccanismo europeo di stabilità; b) il CSD può dimostrare di avere un rischio di credito e di mercato basso sulla base di una propria valutazione interna, impiegando una metodologia definita e oggettiva che non si fonda esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio paese del paese specifico in cui l'emittente ha sede; c) sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio; d) sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione; e) soddisfano uno dei seguenti requisiti: i) hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, anche in condizioni di stress e a cui il CSD fornitore di servizi bancari ha un accesso affidabile; ii) possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all' del presente regolamento; f) dati affidabili sui prezzi di tali strumenti di debito vengono pubblicati almeno su base quotidiana; g) sono prontamente disponibili e convertibili in contante lo stesso giorno. 2.   Perché una garanzia reale possa essere considerata di qualità inferiore rispetto a quella di cui al paragrafo 1 per le finalità di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), e all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 909/2014, essa deve consistere in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario che soddisfano le seguenti condizioni: a) gli strumenti finanziari sono stati emessi da un emittente avente un rischio di credito ridotto sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che impiega una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni e che tiene conto del rischio derivante dallo stabilimento dell'emittente in un determinato paese; b) gli strumenti finanziari hanno un basso rischio di mercato sulla base di una valutazione interna adeguata svolta dal CSD fornitore di servizi bancari, che utilizza una metodologia definita e oggettiva non basata esclusivamente su pareri esterni; c) sono denominati in una valuta di cui il CSD fornitore di servizi bancari è in grado di gestire il rischio; d) sono liberamente trasferibili senza vincoli giuridici o diritti di terze parti che ne pregiudichino la liquidazione; e) soddisfano uno dei seguenti requisiti: i) hanno un mercato attivo per i contratti di vendita a fermo o per i contratti di vendita con patto di riacquisto con un gruppo eterogeneo di acquirenti e venditori, a cui il CSD fornitore di servizi bancari può dimostrare di avere un accesso affidabile, anche in condizioni di stress; ii) possono essere liquidati dal CSD fornitore di servizi bancari attraverso accordi di finanziamento prestabiliti e altamente affidabili, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) n. 909/2014 e di cui all' del presente regolamento; f) possono essere liquidati il giorno stesso; g) i dati sui prezzi di tali strumenti sono resi pubblici in tempo quasi reale; h) non sono emessi da nessuno dei seguenti soggetti: i) il partecipante che fornisce la garanzia reale o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del partecipante, salvo nel caso di obbligazioni garantite e solo laddove le attività che garantiscono tale obbligazione siano adeguatamente separate all'interno di un quadro giuridico solido e soddisfino i requisiti di cui al presente articolo; ii) il CSD fornitore di servizi bancari o un'entità che faccia parte dello stesso gruppo del CSD fornitore di servizi bancari; iii) un'entità la cui attività consiste nel prestare servizi essenziali per il funzionamento del CSD fornitore di servizi bancari, a meno che l'entità sia una banca centrale dell'Unione o una banca centrale di emissione di una valuta nella quale il CSD fornitore di servizi bancari ha esposizioni; i) non siano altrimenti soggetti a un rischio significativo di correlazione sfavorevole, ai sensi dell'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.
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